Art. 1 (Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale)
(( (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme)).
Testo vigente dal 22 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva