All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: "L'importazione e l'esportazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le esportazioni", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte".
Testo vigente dal 7 aprile 1997
