Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.
Testo vigente dal 7 aprile 1997
