Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

Testo vigente dal 7 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-04;93~art3 · fonte su Normattiva