All'articolo 8, comma 1, della legge, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale". All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000".

Testo vigente dal 7 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-04;93~art5 · fonte su Normattiva