All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "importa o" sono soppresse. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge e' sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222". All'articolo 11 della legge e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".

Testo vigente dal 7 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-04;93~art7 · fonte su Normattiva