Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanita', della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.
Testo vigente dal 7 aprile 1997
