I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore. L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione gia' prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.
Testo vigente dal 28 novembre 1977
