Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti. Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico. L'appello e' proposto avanti la corte d'appello.

Testo vigente dal 13 settembre 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 14/1977

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1977

    È consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benché ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalità. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realtà, il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).

    Art. 426 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art20 · fonte su Normattiva