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Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;
  • b)istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione ento i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;
  • c)previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entita', commisurata ai litri di benzina erogati, e' determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30 al litro; tale imposta e' dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che e' tenuto a versarla alla regione. Le modalita' di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennita' di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1991.

Testo in vigore dal 22 giugno 1990 al 1 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art6 · fonte su Normattiva