La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto. La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.

Testo vigente dal 8 marzo 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-01-31;34~art1 · fonte su Normattiva