La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto. La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.
Testo vigente dal 8 marzo 1975
