Le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, possono riguardare tanto la sede definitiva quanto quella iniziale e provvisoria dell'Istituto. Ove la commissione determini di far fronte a tali esigenze mediante locazioni o compravendite di fabbricati o di aree, essa si esprime, altresi', sulle modalita' di stipulazione dei relativi contratti. Con riguardo al rapido approntamento di una sede iniziale e provvisoria dell'Istituto, la progettazione o le perizie relative ad opere murarie, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione, anche a trattativa privata.

Testo vigente dal 8 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-01-31;34~art3 · fonte su Normattiva