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L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003
