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Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' inserito il seguente: "Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, puo', con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunita' di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalita' analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge".

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art14 · fonte su Normattiva