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Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' inserito il seguente: "Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni".
Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 11 novembre 2003
