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Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature" sono aggiunte le seguenti: "le opere di sistemazione dei terreni nonche' tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
