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Il primo comma dell'articolo 18 della, legge 29 luglio 1957, n. 634, e sostituito dal seguenti: "Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art10 · fonte del testo