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L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 55, e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire. Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, puo' essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
