Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente: "Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al comma precedente, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui ((all'articolo 3)) della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purche' i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, ne' forniti, ne' garantiti dallo Stato o dalla "Cassa" e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito".

Testo in vigore dal 5 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1962 al 5 marzo 1963. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo tolto: 1 aggiunto: 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purche' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art12 · fonte del testo