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Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'articolo 5 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonche' alla localizzazione delle iniziative. Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 5 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art13 · fonte su Normattiva