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Al primo comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aggiunto il seguente: "I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto puo' occorrere per il primo impianto, nonche' per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti e importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza il termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni".2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 giugno 1965, n.717

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 26 giugno 1965, n.717 ha disposto (con l'art. 13 comma 1 lettera e)) che "a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462."

Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art14 · fonte su Normattiva