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La Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e della relative attrezzature. Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalita' per la concessione del benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art16 · fonte su Normattiva