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La Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonche' all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla "Cassa" medesima. In situazioni di particolare depressione, l'intervento della "Cassa" puo' riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla "Cassa", o adeguate dalla medesima. La "Cassa" e' altresi' autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art17 · fonte su Normattiva