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Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e' autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna. Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanita'. Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art18 · fonte del testo