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Per le opere di attrezzatura delle aree e del nuclei d sviluppo industriale, gia' ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 3 della presente legge. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art22 · fonte del testo