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I commi 6° 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti: "Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni. Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La "Cassa" puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalita' per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
