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L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e' sostituito dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali. La "Cassa" e' altresi' autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali. La "Cassa" e' inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalita', per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art4 · fonte su Normattiva