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Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art5 · fonte su Normattiva