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Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aggiunto il seguente: "I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
