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A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei Comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615. Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art7 · fonte del testo