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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, con le modalita' determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 46 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art8 · fonte del testo