Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il complemento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi altrimenti. I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si fara' fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
