A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di eta', possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata. La predetta pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; e' calcolata in base alle norme vigenti a tale data; e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 287/1984

    Altra decisione
    12 dicembre 1984

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, lett. b), della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) - in quanto tali disposizioni rendono possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende private o aziende di navigazione aerea -, sollevate in base all'assunto di un contrasto di detta disciplina: a) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il personale per cui è esclusa la facoltà di riscatto un trattamento di quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con ciò dando luogo a una disparità di trattamento non giustificata; b) con l'art. 35, ultimo comma, Cost., perché dal limite così posto alla possibilità di riscatto deriverebbe una remora alla mobilità del lavoro ed un ostacolo alla libertà di trasferirsi da un'occupazione all'altra; con l'art. 38, secondo comma, Cost., poiché la non riscattabilità comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato all'attività svolta; nonché, per le identiche ragioni ed in riferimento agli stessi parametri costituzionali, del solo art. 30, primo comma, medesima legge, in quanto il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianità in presenza di trentacinque anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilità di determinati servizi. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio è stata infatti dettata con la legge 7 febbraio 1979, n. 29, una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta" presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; si rende pertanto necessario un nuovo esame della rilevanza delle prospettate questioni alla luce della norme sopravvenute.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 30 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 123/1977

    Altra decisione
    20 giugno 1977

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35 primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38, secondo comma, Cost., in quanto il giudice a quo, non motivando sul verificarsi delle condizioni previste perché siano riconosciuti i periodi di lavoro necessari al fine di ottenere il riscatto previdenziale, non ha svolto in modo sufficiente ed esaustivo l'esame della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 30 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art30 · fonte su Normattiva