Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 3 — Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria

Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformita' delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art3 · fonte su Normattiva