Indice completo degli articoli
Lavoro
Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Legge 13 luglio 1965, n. 859
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2005
- Articoli
- 56
- Versioni storiche
- 88
Titolo I — Ordinamento, scopi, organizzazione del fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aereaartt. 1-12
Capo I — Il fondo e gli iscritti
- Art. 1Istituzione e scopi del Fondo
- Art. 2Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria
- Art. 3Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria
- Art. 4Obbligo dell'iscrizione
- Art. 5Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria
- Art. 6Comitato di vigilanza
- Art. 7Poteri del Comitato di vigilanza
- Art. 8Collegio dei sindaci
Capo III — Il patrimonio e gestione finanziaria
Titolo II — Il trattamento di previdenzaartt. 13-37
Capo I — I contributi
- Art. 13Retribuzione soggetta a contributo. 1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi: a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza; b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive; d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo; e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di: 1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso; 2) indennità per ferie e riposi non goduti; 3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza; 5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontareabrogato
- Art. 14Misura e versamento del contributo
- Art. 15Tenuta dei conti delle aziende
- Art. 16Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorieabrogato
- Art. 17Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia
- Art. 18Responsabilità solidale per il versamento dei contributi
- Art. 19Elenchi di contribuzione
- Art. 20Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti
- Art. 21Prescrizione dei contributiabrogato
Capo II — Le prestazioni
- Art. 22Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione
- Art. 23Periodi utili a pensione
- Art. 24Retribuzione pensionabile
- Art. 25Determinazione della misura della pensione
- Art. 26Accertamento dell'invalidità
- Art. 27Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo
- Art. 28Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazioneabrogato
- Art. 29Pensione al coniuge superstite ed ai figli
- Art. 30Pensione per i figli e gli ascendenti
- Art. 31Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione
- Art. 32Figli e persone equiparate
- Art. 33Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti
- Art. 34Liquidazione in capitaleabrogato
- Art. 35Adeguamenti periodici delle pensioniabrogato
- Art. 36Prescrizione delle rate di pensione
- Art. 37Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni
Titolo III — Trattamento al personale cessato dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensioneartt. 38-44
Capo I — Liquidazione della posizione assicurativa
Capo II — La prosecuzione volontaria dell'assicurazione al fondo e le prestazioni
- Art. 39Prosecuzione volontaria della contribuzione
- Art. 40Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione
- Art. 41Versamento del contributo volontarioabrogato
- Art. 42Prestazioni agli iscritti volontari
- Art. 43Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari
- Art. 44senza rubrica
Titolo IV — Disposizioni transitorie, penali e finaliartt. 45-56
Capo I — Disposizioni speciali per gli iscritti all'ex cassa nazionale della gente dell'aria
- Art. 45Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946
- Art. 46Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti
- Art. 47Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1 gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive
- Art. 48Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 49Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 50Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione
