Art. 5 — Trasferimento dei capitali di copertura
I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data dii entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalita' di cui al citato articolo 75.
Testo vigente dal 14 novembre 1988
