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Gli iscritti per i quali, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, e che non si avvalgano o non possano avvalersi della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione, hanno diritto alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo stesso, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo. In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresi', diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o - a domanda dello interessato - anche prima che tale periodo sia decorso. Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art38 · fonte su Normattiva