Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a

Art. 26 — Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Testo vigente dal 5 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112~art26 · fonte su Normattiva