Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379. I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, e' abrogato. Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione. I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale. La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/1991

    Questione infondata
    30 maggio 1991

    Il divieto perpetuo di frazionamento delle unità poderali costituite dagli enti di riforma agraria previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 opera per tutte le unità poderali assegnate ai contadini diretti coltivatori, sia che si tratti di fondi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia che si tratti di quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 e, come già osservato dalla Corte nella sentenza n. 103 del 1985, "appare perfettamente funzionale e coerente al sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost." Il processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige anzi ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive ottimali, che le unità poderali distribuite siano accorpate in superfici ancora più estese. È dunque inesatta, siccome contrastante con le suddette finalità della riforma agraria nonché con il principio di eguaglianza, l'interpretazione sostenuta dal giudice rimettente secondo cui il vincolo di indivisibilità sarebbe perpetuo solo per i fondi riscattati, mentre per quelli affrancati avrebbe durata limitata a trent'anni dall'assegnazione: l'impugnato art. 10, secondo comma, della legge n. 386/76, esattamente inteso non riguarda il vincolo perpetuo di indivisibilità, per il quale opera la disciplina contenuta nella legge n. 1078 del 1940, ma estende, secondo le intenzioni del legislatore, ai terreni affrancati per i quindici anni mancanti al compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime differenziato della proprietà, limitativo del potere di disposizione del fondo, specificatamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4 della legge n. 379/67. Non sussiste perciò la disparità di trattamento fra titolari dei fondi riscattati e titolari dei fondi affrancati, denunciata in base alla su rilevata errata interpretazione della norma assunta a "tertium comparationis." (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

    Art. 3 cost. · Art. 10 Norme di principio, norme particolari e finanziarie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art10 · fonte su Normattiva