E' autorizzata la spesa di L. 14.400.000.000 - da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972. Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art13 · fonte su Normattiva