Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art12 · fonte su Normattiva