Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 8 giugno 1976
