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Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attivita' si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'.

Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 18 novembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art1 · fonte su Normattiva