Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art11 · fonte su Normattiva