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I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010
