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Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari puo' essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla localita' di servizio. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art12 · fonte su Normattiva