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E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo. Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art13 · fonte su Normattiva