Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Nessuna sanzione disciplinare di corpo puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Non puo' essere inflitta la consegna di rigore se non e' stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo e' assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non puo' essere di grado superiore a quello piu' elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalita' e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonche' per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. 3 In caso di necessita' ed urgenza, il comandante di corpo puo' disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonche' la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 5 febbraio 1992, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1992, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facolta' di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1992

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1992

    La preclusione, per il militare sottoposto a procedimento disciplinare, della possibilità di scegliersi un difensore al di fuori dell'"ente" (v. massima A) di appartenenza costituisce una limitazione palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare struttura delle unità organizzative militari, degli interessi coinvolti nel procedimento e della natura delle sanzioni irrogabili. Il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore - e, in particolare, quello rispetto al comandante del corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano rilevato l'infrazione - può esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne, specie quando la natura dell'infrazione contestata è tale da comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare incolpato e i restanti componenti dell'"ente" di appartenenza. Pertanto la facoltà di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di appartenenza dell'accusato, ora esclusa dal legislatore, potrebbe costituire, invece, un mezzo per garantire il raggiungimento effettivo del fine di assicurare, al sottoposto a procedimento disciplinare, una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne (v. massima B). Conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.

    Art. 15 Norme di principio sulla disciplina militare

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art15 · fonte su Normattiva