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((Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. E' altresi' vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi. L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art17 · fonte su Normattiva