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La misura della quota di surrogazione del personale superiore e degli agenti stabilita per i lavori eseguiti dal servizio dei telegrafi, e' applicabile ai lavori relativi ai servizi postali istituiti a richiesta e per conto di enti, anche statali, o di privati.

Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

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