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Chiunque richieda che vengano, nel suo interesse, eseguiti lavori o istituiti servizi telegrafici, telefonici o postali, deve anticipare all'Amministrazione postelegrafonica le spese occorrenti per le prestazioni e le forniture relative, ivi compresa la quota per spese generali di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

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