Art. 48Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto

[1]Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982; Art. 3, c. 9, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 28, c. 14, L.n. 219/1981; Art. 3 sexies, D.L. n. 696/82, conv. con mod. L.n. 883/1982 1. Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14 undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 34, applicando le disposizioni ivi previte al comma 23 per la concessione dei contributi.

[2]Art. 55, c. 2, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

[3]Art. 55, c. 3, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 3. Al piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 34.

[4]Art. 55, c. 4, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 4. Nei comuni che non si avvalgono della facolte' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti.

[5]Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, L.n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 5. Le spese per l'elaborazione dei piani dei comuni indicati al precedente comma 1 sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

[6]Art. 2, c. 5 e 6, D.L.n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/88 6. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

[7]Art. 5, c. 4 bis, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984; Norma di coordinamento 7. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Le aree di sedime sono acquisite gratuitamente dal comune.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art48 · fonte su Normattiva