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Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente articolo 9 e nei commi terzo e quinto dell'articolo 2, e' sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli Ordini delle professioni sanitarie.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art10 · fonte del testo